1️⃣ Trechos literais da sentença – para usar como jurisprudência:
📜 Sentença n.º 142/2025 – Corte Constitucional Italiana:
A Sentença n.º 142/2025 da Corte Constitucional da Itália foi proferida em 24 de junho de 2025, publicada em 31 de julho de 2025, sob relatoria da juíza Emanuela Navarretta, sob a presidência de Giovanni Amoroso. O LINK: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:142
“A cidadania italiana, tal como disciplinada pelo art. 4 do Código Civil de 1865, pelo art. 1 da Lei n.º 555/1912 e pelo art. 1, §1º, a) da Lei n.º 91/1992, configura-se como um direito originário, transmitido pelo vínculo de sangue, independentemente de limite geracional ou de residência.”
“As eventuais modificações ou restrições ao reconhecimento da cidadania competem exclusivamente ao Parlamento, não cabendo a esta Corte substituir-se ao legislador.”
“Os processos iniciados antes de 27 de março de 2025 permanecem regidos pelas normas vigentes à época de seu protocolo, não sendo atingidos por alterações posteriores.”
Título: Cidadania Italiana – Sentença 142/2025
3️⃣ Infográfico Comparativo – Antes e Depois da Lei 74/2025
| Regra | Antes (Leis 1865/1912/1992) | Depois da Lei 74/2025 |
|---|---|---|
| Transmissão | Sem limite de gerações | Limitada (a definir pelo Parlamento) |
| Residência na Itália | Não exigida | Pode ser exigido vínculo contínuo |
| Processos antigos | Seguem as regras originais | Não afetados se antes de 27/03/2025 |
A sentença da CORTE está disponível no site da CORTE ITALIANA, conforme o comunicado a seguir. Aguardamos pelos novos procedimentos judiciais que serão adotados nos próximos meses.
CITTADINANZA IURE SANGUINIS: CENSURE INAMMISSIBILI
Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
È quanto si legge nella sentenza numero 142 depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate varie questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze, sull’articolo 1 della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
Le questioni sono giunte alla Corte a partire da giudizi di accertamento della cittadinanza avviati da ricorrenti che sono discendenti di cittadini o cittadine italiani, ma sono nati all’estero, sono ivi residenti e hanno la cittadinanza di un altro Stato. I Tribunali rimettenti hanno censurato tale normativa nella parte in cui non stabilisce alcun criterio idoneo a garantire l’effettività del legame con l’ordinamento giuridico italiano che, secondo i rimettenti, non sussisterebbe nei casi richiamati.
I giudici delle leggi hanno precisato che il legislatore vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell’individuare i presupposti dell’acquisizione della cittadinanza, mentre alla Corte compete accertare che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi.
Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato, in generale, l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l’acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi hanno posto in dubbio
che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, sia sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l’acquisizione dello status di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico italiano.
La molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, correlativamente, la varietà di scelte discrezionali che dovrebbe effettuare la Corte, nell’ambito di una molteplicità di opzioni che hanno significativi riflessi di sistema, hanno comportato l’inammissibilità della maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. In particolare, sono state reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi.
Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza. Per tali censure, la Corte ha ritenuto che difettasse la
«sostanziale identità di situazioni» che deve, invece, sussistere per poter accertare tale vizio di incostituzionalità.
Da ultimo, la Corte ha respinto le richieste delle parti costituite in giudizio di pronunciarsi in merito alla nuova disciplina – introdotta, nella pendenza del giudizio, con il decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025 – che ha posto limiti all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. La Corte, infatti, ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione ai giudizi dai quali si sono originate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame.
Roma, 31 luglio 2025
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438


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